Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 2025, prevista per il 23 maggio 2025, l’Italia compie un passo fondamentale verso una gestione più trasparente ed efficace delle risorse comunitarie destinate al periodo di programmazione 2021–2027.
Il decreto contiene il regolamento che definisce i criteri per l’ammissibilità della spesa nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente, in attuazione del Regolamento (UE) 2021/1060, ovvero:
- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
- Fondo sociale europeo Plus (FSE+)
- Fondo per una transizione giusta (JTF)
- Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA)
- Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI)
- Fondo sicurezza interna (FSI)
- Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI)
Obiettivi e ambito di applicazione
Il provvedimento si applica a tutte le autorità e ai beneficiari coinvolti nell’attuazione dei programmi cofinanziati, definendo con chiarezza le spese ammissibili e assicurando un uso corretto e coerente delle risorse, in conformità alle normative europee e nazionali.
Le principali novità rispetto al DPR 22/2018
Tra le novità più rilevanti, rispetto alla previgente normativa di cui al DPR n. 22/2018, si segnalano:
- Ambito di applicazione (art. 1): a differenza del vecchio DPR, il nuovo non prevede l’applicazione delle relative disposizioni ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea 2021–2027.
- Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni (art. 4.3): viene ufficializzata la possibilità di utilizzare le Opzioni di costo semplificato (OSC) adottate per analoghe tipologie di operazioni in altri programmi operativi, anche relativi a precedenti cicli di programmazione. L’articolo non prevede il preventivo assenso da parte dell’AdG (come invece previsto per il PN Metro).
- Calcolo dei costi diretti relativi al personale (art. 4.5): nei casi di utilizzo del costo medio annuo lordo (Quoziente 1720) o del costo medio orario mensile lordo, vengono inclusi nel calcolo anche le retribuzioni in natura, le indennità aggiuntive, i premi, lo straordinario e gli oneri differiti.
- Rendicontazione del personale con % fissa (art. 4.7): nei casi di applicazione dell’art. 55.5 del RDC, è ora ammesso l’uso della metodologia anche in caso di impiego full-time del dipendente (100% del tempo lavorabile su base mensile).
- Sovvenzione sottoposta a condizioni (art. 4.11): viene confermata la possibilità di prevedere sovvenzioni condizionate, già presenti nella normativa precedente come “sovvenzioni parzialmente rimborsabili”.
- Contributi in natura (art. 5): confermate le disposizioni dell’art. 67 del RDC; non sono ammissibili i costi relativi ad attività non retribuite svolte da volontari.
- Spese connesse all’operazione (art. 11): il nuovo DPR legittima l’ammissibilità delle spese sostenute dalla PA per attività come valutazione, controllo, monitoraggio, rendicontazione, informazione e pubblicità, anche se non rientranti nelle azioni specificatamente rivolte ai servizi di Assistenza Tecnica.
- Intervento sostitutivo della PA (art. 11.3): estesa l’ammissibilità delle spese a seguito di inottemperanze non solo contributive ma anche tributarie. Inoltre, è eliminato il limite di valore degli emolumenti ammessi. Restano i dubbi sull’applicazione del divieto di trattenuta previsto dalla normativa europea sull’uso dei Fondi SIE.
- IVA (art. 16): confermata l’ammissibilità dell’IVA per operazioni con un importo inferiore a 5 milioni di euro, mentre permangono le incertezze nei casi di IVA potenzialmente recuperabile sotto il profilo del rispetto del divieto di “doppio finanziamento”. Per le altre imposte e tasse si applicano le precedenti disposizioni di ammissibilità in caso di non recuperabilità.
- Oneri bancari (art. 16.6): ammessi solo se derivanti dall’apertura di conti specifici per l’operazione; non sono ammessi se relativi a conti già esistenti.
- Acquisto di materiale usato (art. 17): ridotto da 7 a 5 anni il periodo entro cui il bene non deve aver beneficiato di contributi pubblici nazionali o europei.
- Acquisto di edifici (art. 19): ridotto da 10 a 5 anni il periodo entro cui l’edificio non deve aver ricevuto contributi pubblici nazionali o europei.
- Operazioni interrotte o sospese (art. 23.5): le spese sono ammissibili solo se l’interruzione o la sospensione dell’operazione è dovuta a cause di forza maggiore. Non sono ammissibili in caso contrario.
- Capacità amministrativa (art. 24): confermata l’ammissibilità delle spese di rafforzamento amministrativo per autorità e attori responsabili dell’attuazione, non solo nell’ambito dell’Assistenza Tecnica, ma in tutti gli obiettivi specifici perseguiti.
Conclusioni
Il DPR 66/2025 introduce importanti semplificazioni e chiarimenti che migliorano la gestione dei fondi europei per il periodo 2021–2027. Vengono rese più flessibili le regole per la rendicontazione dei costi, ampliate le spese ammissibili e superate alcune rigidità del passato. Tuttavia, restano alcune criticità, come i dubbi sull’IVA recuperabile e il divieto di trattenuta nei casi di intervento sostitutivo da parte della PA. In generale, il decreto rappresenta un passo avanti, ma sarà fondamentale accompagnarne l’attuazione con indicazioni chiare e uniformi per evitare nuove incertezze.