I costi per il personale rappresentano spesso una delle principali voci di spesa per l’attuazione di interventi in ambito di inclusione, in particolare quando si utilizza lo strumento della co-progettazione, come previsto dall’articolo 55 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
L’introduzione del metodo del costo medio orario mensile ex art. 55.2.b) del Reg. UE n. 2021/1060 (RDC)
Fino a pochi mesi fa, mancavano indicazioni specifiche da parte della Commissione Europea sulle modalità di applicazione del metodo del “costo medio orario mensile” che fossero in grado di rispondere alla richiesta degli ETS, coinvolti in tavoli di co-progettazione, di recepire gli ultimi adeguamenti del CCNL di riferimento.
Nuove linee guida della Commissione Europea
Il 20 dicembre 2024, la Commissione Europea ha adottato una nuova Comunicazione C/2024/7467 recante “Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi disciplinati dal Regolamento UE 2021/1060” che sostituisce la previgente Comunicazione C/200/2021 su analogo tema riferito ai programmi operativi del ciclo di programmazione 2014-2020.
In questo documento, la Commissione, oltre a confermare la validità delle OSC previste dal previgente Reg. 1303/2013 per il ciclo di programmazione 2014-2020, introduce differenti novità, tra le quali figurano indicazioni più specifiche in ordine all’applicazione della rendicontazione dei costi per il personale mediante ricorso alla summenzionata modalità di cui all’art. 55.2, lett. b) RDC (costo medio orario mensile).
Secondo la Comunicazione della Commissione:
- la rendicontazione dei costi per personale mediante utilizzo del “costo medio orario mensile” ex art. 55.2.b) è consentita anche nel caso in cui, per una determinata operazione, siano disponibili i dati sui costi del lavoro annui lordi;
- l’utilizzo di tale modalità di rendicontazione, unitamente al costo unitario delle attività da rendicontare, deve essere preventivamente stabilito nel documento che specifica le condizioni per il sostegno all’operazione e che fissa l’importo massimo dell’assistenza finanziaria come numero massimo di ore lavorate consentite, moltiplicato per il costo unitario;
- i soggetti attuatori sono tenuti a conservare tutti i documenti giustificativi (es. schede orarie ricavate da un sistema informatico, timesheet) comprovanti le ore lavorate dal personale addetto al progetto e l’autorità di gestione (l’OI in questo caso) deve conservare tutti i documenti giustificativi del costo orario del personale.
Formula per il calcolo del costo medio orario
Il costo medio orario è calcolato come segue:

Mentre, in riferimento ai “più recenti costi del lavoro mensili lordi documentati per il personale”, la Comunicazione della Commissione specifica che essi debbono essere determinati prendendo a riferimento i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario (attuatore nel caso di co-progettazione).
Pertanto, i congedi di malattia possono essere dichiarati come costi per il personale se i costi ad essi correlati sono a carico del soggetto beneficiario e pertanto da esso effettivamente sostenuti. Ne consegue che, nel caso di congedi prolungati per malattia in presenza dei quali quota parte del costo dello stesso congedo è sostenuto dal Sistema di sicurezza sociale dello stato membro (INPS/INAIL), tale quota di costo non può concorrere a determinare il costo lordo del lavoro utilizzabile quale numeratore della frazione sopra richiamata per il calcolo del costo medio orario.
Gestione dei costi per il personale esterno
La Comunicazione chiarisce che rientrano nei “costi per il personale” anche i costi ascrivibili a contratti di prestazione di servizi per il personale esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili) e che anche per questa tipologia di costi è consentita la rendicontazione mediante il ricorso ai costi unitari calcolati con i metodi di cui all’art. 55.2 RDC; costi medi unitari determinati con questo metodo possono essere utilizzati come base per il rimborso a tassi forfettari previsti da altre opzioni semplificate di costo, come il rimborso forfettario fino al 15% per costi indiretti (art. 54.1, lett. b) RDC).
Infine, si chiarisce che i costi determinati mediante ricorso ai costi medi unitari di cui all’art. 55.2 possono essere utilizzati quale base per il rimborso a tassi forfettari previsti da altre OSC, come nel caso del rimborso forfettario fino al 15% per costi indiretti di cui all’art. 54.1, lett. b) RDC. Tale applicazione è esplicitamente estesa anche con riferimento ai costi per il personale esterno assoldato mediante contratti di prestazione di servizi.
Conclusioni
L’adozione del metodo del costo medio orario rappresenta un significativo passo avanti nella gestione della rendicontazione dei costi per il personale, soprattutto se si ricorre allo strumento della co-progettazione. I nuovi orientamenti della Commissione Europea forniscono maggiore certezza normativa, garantendo una più efficace applicazione delle risorse e una maggiore trasparenza nella gestione finanziaria.